• St. Massetana Romana, 54 (Siena)
  • C.F.: 92067960523

L’iscrizione ad un albo in Italia, è finalizzata a disciplinare lo svolgimento di alcune professioni. Poiché attesta il possesso di determinati requisiti, gli Ordini e Collegi  professionali ricoprono un ruolo di controllo e di gestione di un settore di riferimento da parte del Ministero della Giustizia.
Dopo il conseguimento del titolo di studio, infatti, per alcuni mestieri è richiesto anche il superamento di un esame di abilitazione che autorizzi legalmente ad esercitare.

A cosa serve l’iscrizione all’albo?

L’iscrizione al Collegio, attesta il possesso da parte del professionista di specifici requisiti e presenta al suo interno un codice deontologico, al quale è necessario attenersi per evitare sanzioni o la radiazione dall’albo.

Oltre a questo, per garantire la qualità della prestazione, ogni professionista ha l’obbligo di:

- aggiornarsi seguendo corsi di formazione e acquisendo crediti formativi su indicazione dell’ordine di appartenenza,
- sottoscrivere un’assicurazione per i danni che potrebbero riguardare il cliente dall’esercizio dell’attività.


Come effettuare l’iscrizione all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati?

 

MODULO ISCRIZIONE ALBO

Per completare la domanda di iscrizione all'Albo sono richiesti i pagamenti con modalità PAGOPA al link del Collegio per i pagamenti https://siena.peritiagrari.plugandpay.it/:
- tassa di iscrizione di €75,00   
- facoltativo: attivazione PEC € 3,00 ([email protected])
- quota annuale di 50€ per i neo iscritti per il primo anno o 180€ per gli iscritti non esercitanti o 270€ per gli iscritti esercitanti la libera professione 
 

Cosa succede se non mi iscrivo all’albo?

La funzione primaria degli ordini e collegi professionali è quella di evitare eventuali esercitazioni illegittime di determinate professioni regolamentate. Per professione regolamentata si intende un’attività esercitabile da persone in possesso di determinati requisiti e iscritte ad un ordine professionale (Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137).

 In caso contrario, si andrebbe incontro a sanzioni penali ai sensi dell’articolo 348 c.p. relativo all’esercizio abusivo di una professione.