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MODIFICA DELLA MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI, PREVISTA NEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 7 AGOSTO 2012

modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012
Ministero dell'Interno

L' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che,
con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento. Al riguardo, si trasmette il decreto direttoriale n.1 del 16.01.2023 recante in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dall’1 marzo 2023.

Con riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione
distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione che preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico.
Si aggiunge che:
 l’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo
PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà un
monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle
relative RTV;
 è stato inoltre previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle
disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 che prevede, sino al
31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle
valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di
installazione di impianti fotovoltaici
Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo
carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.. A tale riguardo, si osserva che:
 in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le
conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte
con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si
continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16 febbraio 2007;
 resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi
costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano
state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito
dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova
determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo
approccio progettuale adottato.
Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile
nell’apposita sezione dedicata alla modulistica presente nel sito www.vigilfuoco.it.

SCARICA IL DECRETO N.1_2023
 

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